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RCAM/JSIS e Servizio Sanitario Nazionale: sono tra di loro incompatibili?

Nel corso dell’ultimo anno una vicenda che riguarda i dipendenti delle Istituzioni europee (in attività e/o in pensione) residenti in Italia è venuta a delinearsi e i cui risvolti sono ad oggi poco chiari e con possibili ricadute su altri paesi dell’Unione europea. Si tratta dell’esclusione dal Servizio Sanitario Nazionale (SSN) italiano dei dipendenti delle Istituzioni UE regolarmente residenti in Italia.

Il problema, latente da tempo, si rivela in modo preoccupante con l’inizio delle vaccinazioni contro il COVID-19.

Perché?

I vaccini immessi per primi sul mercato (Astra-Zeneca e Pfitzer) non dispongono di una regolare autorizzazione di mercato (quindi disponibili liberamente nelle farmacie), ma sono soggetti ad una autorizzazione di commercio condizionata (procedura CMA)¹ e disponibili solo attraverso il sistema sanitario pubblico. Per accedere ai vaccini attraverso il SSN è necessario essere provvisti di Tessera Sanitaria (TS). Una gran parte degli affiliati RCAM/JSIS non possiede tale documento e di conseguenza non è loro concesso di accedere all’iscrizione per la vaccinazione. Coloro (una minoranza) che sono in possesso di tale tessera si vedono recapitare (da alcune amministrazioni regionali) delle lettere di revoca della TS. Senza TS non si può accedere alle cure presso le strutture sanitarie pubbliche, fatto salvo gli accessi alle cure presso il Pronto Soccorso, per situazioni di emergenza medica.

A seguito di queste vicende, i servizi della Commissione europea (DG HR / PMO) hanno iniziato delle trattative con l’amministrazione nazionale italiana (in particolare con il Ministero della Salute e con le amministrazioni regionali che contano il maggior numero di dipendenti UE, Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna, Toscana e Lazio) nell’intenzione di giungere ad un accordo per poter dotare il personale UE (in Italia) di una TS “speciale”, che acconsentirebbe l’accesso ai servizi sanitari pubblici con addebitamento al paziente, ai prezzi fissati dal servizio pubblico.

AIACE, che ricordiamo ha un contratto di partenariato con la Commissione, ha richiesto, ai servizi della Commissione coinvolti, informazioni sul possibile accordo e l’apertura di un dialogo sociale, per altro previsto dalla prassi Commissione - Rappresentanze del personale ivi compreso AIACE, tale da permettere un’analisi approfondita e accurata e la possibilità di fornire commenti e raccomandazioni. Tale dialogo sociale finora non è stato accordato, quindi di fatto rifiutato, e sono state indette brevi riunioni “informative” per illustrare le finalità, senza fornire dettagli sui possibili contenuti di un accordo e senza alcuna possibilità di contraddittorio.

Vale la pena ricordare che il SSN italiano è un sistema sanitario “universalistico” (detto modello Beveridge, dal nome del suo creatore, Lord William Beveridge, alla base del sistema NHS britannico) e viene finanziato attraverso la fiscalitಠ, alla quale tutti i residenti contribuiscono. Il suo accesso, regolato dall’articolo 32 della Costituzione Italiana, viene garantito a tutti i cittadini, italiani e stranieri, residenti nel territorio nazionale.

Il sistema RCAM/JSIS, definito come sistema primario dai nostri stessi servizi, non viene mutualmente riconosciuto come sistema equivalente ad un servizio sanitario nazionale all’interno dei paesi UE (lo speciale status giuridico di questo regime di assicurazione sanitaria fa si che non sia incluso nel Regolamento (CE) No. 883/2004 sul coordinamento dei sistemi della sicurezza sociale, completato dalla Direttiva 2011/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio)³. I servizi della nostra amministrazione ci hanno informato che non si può godere dell’accesso a due sistemi primari ed allo stesso tempo con il solo RCAM/JSIS non si può accedere a:

  • servizi sanitari pubblici (ospedali)
  • cure palliative
  • farmaci (e vaccini) accessibili solo se in possesso di TS, come alcuni medicinali salvavita

AIACE⁴ ritiene che qualsiasi accordo tra la Commissione/PMO e i servizi sanitari nazionali degli Stati membri debba rispettare i seguenti principi: A. Pieno mantenimento delle caratteristiche del RCAM/JSIS, cioè universalità e libera scelta del medico e delle strutture di cura; B. Pieno accesso senza alcun contributo aggiuntivo dei membri e dei beneficiari del RCAM/JSIS ai servizi sanitari pubblici nazionali all'interno dei 27 Stati membri alle stesse condizioni di fatturazione e qualità dei servizi dei residenti nazionali; C. Applicazione ai residenti affiliati e beneficiari del RCAM/JSIS dei diritti costituzionali e della legislazione nazionale più favorevole ai residenti nazionali. Le condizioni di rimborso del RCAM e in particolare la fissazione di massimali per alcune prestazioni devono essere adattate in conformità con i principi di cui sopra, lo statuto e i regolamenti comuni, le DGE e, se del caso, gli accordi conclusi in ogni Stato membro, garantendo che qualsiasi accordo con l'uno o l'altro Stato membro sia basato su questi principi comuni.

Occorre considerare inoltre che l’introduzione di un accesso previlegiato al SSN ai soli affiliati RCAM/JSIS residenti in Italia (tanto più se in un limitato numero di regioni) introdurrebbe una disparità di trattamento nei confronti degli altri affiliati non residenti, contrario ai principi di base del nostro regime che ignorano la nozione di residenza.

Conclusioni

Anziché garantire un accesso alle condizioni restrittive presentate sopra, la Commissione europea dovrebbe esigere dall’amministrazione italiana il pieno rispetto dell’accesso al SSN agli affiliati e ai beneficiari del RCAM/JSIS, alle condizioni menzionate dall’AIACE ai punti B e C precedenti, nel rispetto della direttiva 2011/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio. Questo approccio, universale e consensuale, sarebbe in linea con il libero accesso concesso agli affiliati del RCAM/JSIS ai sistemi sanitari pubblici nazionali degli altri 26 Stati membri dell'UE. Inoltre, non introdurrebbe alcun precedente che potrebbe mettere in discussione la legislazione nazionale di alcuni Stati membri, legislazione favorevole sia agli affiliati RCAM/JSIS interessati che all’equilibrio finanziario del sistema stesso.

Ci auguriamo che i servizi della Commissione ascoltino al più presto le nostre voci e che insieme si possa collaborare per il raggiungimento di obiettivi comuni, nell’interesse del personale delle Istituzioni UE e del bisogno primario dell’assicurazione alla salute.




  1. Questa autorizzazione certifica che la sicurezza, l'efficacia e la qualità del vaccino sono comprovate e che i benefici del vaccino sono superiori ai rischi, consentendo nel contempo agli sviluppatori di presentare dati supplementari sul vaccino anche dopo l'autorizzazione all'immissione in commercio (contrariamente alle autorizzazioni normali, per le quali tutti i dati devono essere presentati prima del rilascio). Cfr: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/qanda_20_2390

  2. Si veda la spiegazione sul finanziamento alle pagine https://www.camera.it/leg17/561?appro=app_la_composizione_dei_finanziamenti_del_fabbisogno_sanitario_nazionale#:~:text=Lgs.,e%20la%20compartecipazione%20all'IVA e https://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?id=4752&area=programmazioneSanitariaLea&menu=d

  3. Cfr: https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2004R0883:20110111:IT:PDF e https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011L0024&from=it Il regolamento 883/2004 stabilisce che i beneficiari sono coperti dalla legislazione di un paese e pagano i premi in quel paese. Gli enti che amministrano la sicurezza sociale decidono da quale giurisdizione sono coperti (principio della legislazione unica applicabile). Il sistema RCAM/JSIS corrisponde ad un'assicurazione sanitaria, legalmente coperta dal PPI, e non fa parte di questo coordinamento UE. Peraltro, esso prevede esplicitamente il principio di complementarità con i regimi pubblici nazionali dell'UE, e quindi con il SSN IT (cioè l'obbligo, in determinate situazioni, per gli aventi diritto di ricorrere al sistema sanitario pubblico nazionale per ottenere il rimborso delle prestazioni).

  4. Nel frattempo, si sono costituiti dei gruppi spontanei di dipendenti UE (come Articolo32) che reclamano principi equiparabili


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Articolo32

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